Priorato delle Confraternite Dell’Archidiocesi di Genova

Piazza S. Sabina, 4 -  16124 GENOVA

E-mail :   prioratoconf@libero.it

http://www.prioratoconfraternitegenova.it

 

 

 

STATUTO GENERALE DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI GENOVA

 

CAPITOLO I  -  COSTITUZIONE DELLE CONFRATERNITE

 

1    COSTITUZIONE

Sono costituite nell'Arcidiocesi di Genova, con il nome di Confraternite, associazioni ecclesiastiche pubbliche di fedeli, le quali formano la «Casaccia», istituzione laicale fra le più antiche della Chiesa. Fanno parte di tali associazioni sia uomini (confratelli), sia donne (consorelle).

Esse godono di personalità giuridica secondo il diritto canonico per conseguire in nome della Chiesa Universale le finalità di cui all'articolo 3 (1).

 

(1) Confronta Codice di Diritto Canonico edizione 1983 (CIC d'ora in avanti) canoni 115, 116,301,313

(2) Sono altresì riconosciute dal diritto statale come "enti ecclesiastici" a norma del R.D 2.12.1929 numero 2262 art. 77 e della legge 20.5.1985 numero 222.

 

2    EREZIONE o ISTITUZIONE CANONICA

L'erezione canonica delle singole Confraternite spetta all'Ordinario diocesano, a norma dei canoni 301 §1 e 312 §1 del C.I.C. In base a tale decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica a tenore del canone 313.

 

3    FINALITÀ'GENERALI

Impegni generali delle Confraternite sono :

1) Incrementare il culto pubblico negli ambiti e nei modi che sono loro propri in particolare curando una migliore e più approfondita formazione religiosa e morale degli iscritti;

2) Curando la sacra liturgia e promuovendo la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Liturgia Eucaristica (S. Messa) e alla Liturgia delle Ore (Ufficio Divino);

3) Promuovere l'opera di nuova evangelizzazione e la carità in tutte le sue forme.

 

4    PRIORATO

1. Tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi sono soggette al Priorato, che ha compito di coordinamento e vigilanza sull'attività delle stesse;

2. Il Priorato è retto da Statuto proprio ed è presieduto dal Responsabile Arcivescovile per le Confraternite.

 

CAPITOLO II  - MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

 

5    AMMISSIONE

Possono chiedere di iscriversi alle Confraternite uomini e donne che abbiano compiuto il 14° anno di età  (3) e che ne facciano richiesta. (4)

L'accettazione verrà deliberata dal Consiglio, che preventivamente dovrà prendere informazioni dal Parroco  alla cui comunità il richiedente è membro; dovrà avere i requisiti di cui al can. 316 CIC.

L'ammissione effettiva avverrà dopo un periodo di sei mesi di noviziato destinato alla formazione dei Confratelli.

I nuovi ammessi saranno seguiti dal Maestro dei novizi per la formazione confraternale.

 

(3) Si favorisca la tradizione di iniziare alla Confraternita i giovani inferiori ai 14 anni, specie i figli dei confratelli e delle consorelle.

(4) Per i minori è richiesto il consenso dei genitori.

 

6    INAMMISSIBILITÀ'

Non può essere ammesso :

a) chi non è cattolico;

b) chi fa parte di sette o associazioni condannate dalla Chiesa i cui scopi o ispirazione ideologica siano contrari alla religione cattolica;

e) chi non ne abbia fatto esplicita richiesta.

 

7    PRIORI E CONFRATELLI EMERITI

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo (vedi art. 23. 2) Priori emeriti, quei priori che si sono particolarmente distintisi nel loro servizio.

II Consiglio Direttivo può nominare confratelli o consorelle emeriti coloro che, non facendo parte della Confraternita, si sono resi particolarmente benemeriti nei suoi confronti. Essi, dopo essere stati informati ufficialmente, devono manifestare la disponibilità ed accettare le finalità della Confra-ternita; hanno diritto al voto, ma non sono eleggibili; essi possono essere dispensati dal pagamento della quota annuale.

 

8    DIMISSIONE

Chi per qualsiasi motivo decide di non far più parte della Confraternita, ha il dovere di darne comunicazione scritta al Segretario della stessa. Le dimissioni avranno effetto immediato.

 

CAPITOLO III  -   DOVERI

 

9    DOVERI PARTICOLARI

Tutti i confratelli e le consorelle devono:

a) vivere la vita cristiana nella Chiesa e per la Chiesa;

b) mantenere la concordia fra i membri della Confraternita e farsi operatori di pace;

e) essere i migliori collaboratori nella parrocchia e per la parrocchia;

d) partecipare con sollecitudine alle attività dell'oratorio, in particolare alla Santa Messa e alla Liturgia delle Ore (ufficiatura);

e) intervenire al funerale dei confratelli e alle funzioni di suffragio secondo le consuetudini;

f) impegnarsi alla preghiera quotidiana, tenendo conto delle pratiche e delle devozioni tradizionali delle Confraternite.

g) tenersi in regola con le quote annuali stabilite a tenore dell'art. 21. f; in caso di morosità continuata per anni tre  l'iscritto verrà considerato tacitamente decaduto.

h) partecipare al mantenimento dei beni della Confraternita

 

10   INOSSERVANZA DEI DOVERI E DIMISSIONI

Coloro che non osserveranno abitualmente i doveri, di cui all'ari. 9, se non mutano il loro compor-tamento dopo l'ammonimento del Priore, potranno essere sospesi con provvedimento del Consiglio e, ancora non cambiando la loro condotta,  potranno essere espulsi  su proposta del Priore.

Il   provvedimento di espulsione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti. L'incolpato potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio, il quale quindi deciderà a maggioranza. La decisione verrà notificata per iscritto all'interessato. Contro questa decisione, l'espulso può far ricorso al Priorato, che dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla ricezione, assunte le informazioni del caso e sentito il ricorrente.

 

11   RIAMMISSIONE

In caso di richiesta di riammissione il Consiglio deve:

a) esaminare se sono cessate le cause che hanno determinato l'eventuale espulsione;

b) decidere in merito all'accoglimento della richiesta;

e) decidere in merito alla regolarizzazione economica (circa le quote arretrate da versare), se l'espul- sione fosse sopravvenuta in applicazione dell'art. 9.

d) nel caso in cui le dimissioni siano state confermate dal Priorato dovrà essere chiesto ad esso parere vincolante.

 

CAPITOLO IV  -  DIRITTI

 

12    DIRITTI GENERALI

I confratelli e le consorelle dal compimento del 18° anno di età hanno diritto di parola nelle Assemblee e voce attiva e passiva (5) nelle elezioni (i confratelli e le consorelle emeriti solo voce attiva). Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita della Confraternita secondo le modalità stabilite dallo Statuto particolare.

 

(5) voce attiva equivale a poter eleggere, voce passiva equivale a poter essere eletti.

 

13   MESSA  DI SUFFRAGIO

I confratelli e le consorelle defunti hanno diritto entro un anno dalla morte ad almeno una Santa Messa in suffragio, celebrata nell'oratorio, ove esistente, e hanno diritto ad essere ricordati nelle celebrazioni dei defunti che le Confraternite hanno il dovere di svolgere tutti gli anni.

 

CAPITOLO V --  CULTO, PREDICAZIONE E CATECHESI

 

14   CULTO

Le sacre funzioni siano celebrate con partecipazione cosciente, attiva e fruttuosa, con splendore ed esattezza liturgica, attuandosi nel culto uno degli scopi primari delle Confraternite.

Gli atti di culto nell'oratorio non devono coincidere con le funzioni parrocchiali, quando sono rivolti ai medesimi destinatari. Si concordino pertanto orari e iniziative con il Parroco e ci si avvalga della sua collaborazione e delle sue osservazioni.

Si favorisca la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale.

Ove la Confraternita non disponga di oratorio proprio le sue funzioni si tengano nella chiesa parroc-chiale o in altra all'uopo indicata dal Parroco.

 

CAPITOLO VI  -  MANIFESTAZIONI INDETTE DAL PRIORATO

 

15   RADUNO REGIONALE

E' dovere di ogni Confraternita partecipare al "grande pellegrinaggio", detto "raduno", che il Priorato (Ligure) annualmente organizza. Nessun'altra manifestazione locale potrà sostituire questo incontro comunitario.

Le Confraternite partecipanti sono tenute a corrispondere un'offerta al Priorato per coprire le spese di organizzazione.

 

16    MANIFESTAZIONI DIOCESANE

II Priorato promuove :

- alla sera del Giovedì Santo l'incontro per la visita di adorazione al SS. Sacramento nelle storiche chiese del centro di Genova;

- la partecipazione delle Confraternite alle manifestazioni di culto diocesane, in particolare la proces-sione del Corpus Domini e di San Giovanni Battista;

- a Marzo la festa della Madonna della Misericordia, patrona delle Confraternite liguri;

- nell'ultima domenica di Ottobre la funzione per il suffragio e il ricordo dei confratelli e consorelle defunti.

 

17    ALTRE MANIFESTAZIONI

II Priorato potrà indire altre manifestazioni in particolari circostanze, definendone le modalità alle quali le singole Confraternite dovranno attenersi.

 

 

CAPITOLO VII  -  PROCESSIONI E PELLEGRINAGGI

 

18    PROCESSIONI

Tutti i confratelli siano consapevoli che le processioni sono atti di culto ed evangelizzazione, pertanto vi partecipino con spirito ed atteggiamento conforme al carattere dell'atto, dando pubblica testimonianza di fede. I responsabili provvedano ad una adeguata formazione al riguardo ed intervengano ove il comportamento non fosse consono.

 

19    CROCIFISSI

Di norma è vietato l'uso processionale dei crocifissi fuori della giurisdizione del parroco (s'intende con essa il territorio di tutte le eventuali parrocchie di cui un sacerdote può avere cura). Il Priorato su delega dell'Ordinario concederà dispensa a tale norma qualora ne venga inoltrata richiesta scritta (6), permettendo la partecipazione ad ogni processione di un adeguato numero di Crocifissi, tenendo conto dell'ambiente e delle circostanze.

Per ottenere tale dispensa si richiede :

a) che alla processione partecipi la Confraternita che reca il crocifisso;

b) che la Confraternita svolga regolarmente la propria attività secondo gli statuti, con particolare attenzione alla partecipazione alle pratiche religiose, alle manifestazioni indette dal Priorato e sia in regola con il versamento delle quote statutarie;

e) che la domanda sia firmata dal Parroco della parrocchia dove si svolge la processione.

La domanda per ottenere il permesso di partecipazione alla processione va presentata al Responsa-bile per le Confraternite o suo Delegato, il quale verificherà la idoneità delle singole Confraternite secondo quanto stabilito al punto b).

Se il crocifisso viene portato fuori parrocchia senza l'autorizzazione di cui sopra, la Confraternita perde il diritto di trasportare i propri crocifissi sia in parrocchia che fuori fino a che non sia reinte-grata nel diritto dall'Ordinario o da un suo Delegato, osservate le condizioni poste da questi.

 

(6) Alla presentazione della domanda verrà versata la quota stabilita dal Priorato per i diritti di cancelleria e di Curia.

Nota:

Allo scopo di agevolare le Confraternite nel preparare le processioni, è riportato in appendice l'ordine cui si dovranno

attenere, tenuto conto delle varie componenti presenti.

 

CAPITOLO VIII  -  ORGANI DELLA CONFRATERNITA

 

20    ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Gli organi della Confraternita sono :

a) l'Assemblea degli iscritti,

b) il Consiglio Direttivo

e) il Priore.

 

21    L'ASSEMBLEA

II supremo organismo di governo della Confraternita è l'adunanza generale o Assemblea alla quale possono partecipare tutti gli iscritti della Confraternita. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea spetta :

a) l'elezione del Priore, del Vice Priore e dei Consiglieri;

b) la delibera delle linee programmatiche di indole generale circa la vita della Confraternita;

e) l'approvazione del bilancio consuntivo della Confraternita, vistato dai Revisori dei conti;

d) l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione;

e) l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

f) l'indicazione della quota annuale.

 

22    CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1) L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno e sarà convocata e presieduta dal Priore.

2) La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblico almeno dieci giorni prima della data stabilita.

3) L'Assemblea potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Confraternita.

4) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Le delibere avverranno in modo palese.

Nel caso in cui l'Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni delle cariche sociali o la Confraternita rimanga priva della propria direzione, il Priorato nomina un Commissario pro tempore con funzioni di governo ordinario e straordinario, (vedi art.16, dello Statuto del Priorato).

 

23    CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio è formato dal Priore, dal Vice Priore, dal Segretario, dal Tesoriere (definiti anche Ufficiali) e da due a sei Consiglieri eletti; ad esso partecipa senza diritto di voto l'assistente ecclesiastico.

1. Il consiglio direttivo collabora con il Priore nel governo ordinario della Confraternita, attuando le linee programmatiche date dall'Assemblea e attenendosi alle norme del diritto in generale e del presente Statuto;

2. delibera l'ammissione dei nuovi iscritti, l'espulsione e la riammissione dei confratelli, nomina i priori emeriti e i confratelli emeriti;

3. designa i confratelli per incarichi particolari ad actum,  tra cui il Maestro dei novizi;

4. approva il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea;

5. cura il versamento entro il mese di marzo di ciascun anno a favore del Priorato della quota statutaria, stabilita a seconda dell'importanza e della situazione economica della Confraternita.

6. Il Consiglio si riunirà almeno due volte l'anno e può essere convocato solo dal Priore.

7. La riunione del Consiglio è valida in presenza della maggioranza dei suoi membri

8. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità il Priore ha diritto a voto doppio.

9. Nomina i revisori dei conti e il tesoriere.

 

 

 

Casella di testo: Oratorio di S. Erasmo in Quinto

 

 

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