Casella di testo: Oratorio di S. Erasmo in Quinto

 

 

24    FUNZIONE DEL PRIORE

II Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto e ne ha la rappresentanza legale, provve-dendo alla ordinaria amministrazione. Egli indice e dirige le Assemblee e le Adunanze del Consiglio.

 

25    INADEMPIENZE

Per inadempienza delle funzioni da parte del Priore, il Priorato potrà richiamarlo e, nei casi di persistente e grave negligenza, il Vescovo Diocesano, su proposta dello stesso Priorato delle Confraternite, rimuoverlo. Il Vice Priore, entro 30 giorni dalla data della rimozione dovrà convocare, organizzare e presiedere l'Assemblea per le elezioni del nuovo Priore e comunicare al Priorato l'esito delle stesse.

Qualora ciò non venga ottemperato, il Priorato provvederà direttamente (vedi art.15 dello Statuto del Priorato).

 

26    FUNZIONI VICE PRIORE

II Vice Priore fa le veci del Priore in sua assenza o per suo mandato, con le stesse competenze.

 

27    FUNZIONI SEGRETARIO

Il Segretario

a) redige i verbali della Confraternita e li firma con il Priore;

b) collabora con il Priore per indire le elezioni e convoca gli aventi diritto;

e) informa il Priorato delle nuove cariche sociali;

d) ha cura scrupolosa dell'archivio della Confraternita e in particolare conserva;

• il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti ad essi relativi;

• l'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita.

 

28    FUNZIONI DEL TESORIERE

II Tesoriere :

a) cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore;

b) redige e tiene in ordine il libro di cassa;

e) provvede ad incassare le quote annuali decise dall'assemblea;

d) prepara il bilancio consuntivo e preventivo;

e) ha cura dei fondi della Confraternita e dei preziosi (7);

f) provvede a versare al Priorato la quota statutaria e il contributo spese di partecipazione al raduno.

 

(7) Qualora la Confraternita possieda dei preziosi dovrà essere redatto un dettagliato inventario degli stessi, corredato possibilmente di documentazione fotografica. Detto inventario dovrà essere datato e sottoscritto dal Tesoriere e dal Priore per presa conoscenza, e consegnato ai propri successori per la controfirma di ricevuta ( vedi CIC 1283 ). I preziosi possibilmente dovranno essere custoditi in cassaforte o presso un istituto bancari, intestataria esclusivamente la Confraternita. I preziosi non potranno essere custoditi presso privati, neppure se membri del Consiglio (questo comprende, sia il Diritto Canonico che quello civile.)

 

29    FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo e coadiuvano il Priore e gli altri Ufficiali della Confraternita  e solo su delega degli stessi possono prendere iniziative.

 

30    FUNZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti devono verificare la regolarità delle scritture contabili e vistare il bilancio annuale.

 

31    FUNZIONE DEL MAESTRO DEI NOVIZI

II Maestro dei novizi è un Confratello di provata esperienza che insegna ai novizi le regole e le tradizioni della Confraternita, verifica la loro formazione e li accompagni alla vestizione.

 

32    ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L'Assistente ecclesiastico della Confraternita è di norma il Parroco ovvero altro ecclesiastico da

lui indicato.

L'Assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita.

Si richiede il consenso dell'Assistente per l'organizzazione delle iniziative di culto, di predicazione e di catechesi nell'Oratorio. Se l'Assistente non è il Parroco, questi deve essere comunque informato.

 

CAPITOLO IX  -  ELEZIONI

 

33    ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Le elezioni si terranno ogni quattro anni seguendo le norme sottoindicate.  E' tuttavia diritto dei confratelli di chiedere elezioni anticipate, purché la richiesta motivata sia sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti.

 

34    ELEGGEBILITA'

Hanno voce attiva e passiva tutti gli iscritti alla Confraternita in regola con le quote. I sacerdoti, i religiosi e l'Assistente Ecclesiastico, i confratelli emeriti hanno solamente voce attiva.

L'elenco dei candidati deve essere affisso nella sede della Confraternita prima delle elezioni o inviato a tutti i membri. Ogni scheda elettorale, debitamente contrassegnata con il timbro della Confraternita, riporterà l'elenco dei candidati.

 

35    INELEGGIBILITÀ'

a) Non potranno esercitare il diritto di voto, né essere eletti coloro che non hanno ultimato il noviziato,

b) Non può essere eletto Priore chi non abbia almeno due anni di iscrizione alla Confraternita, fatti salvi i casi particolari (8), da valutarsi di volta in volta con l'autorizzazione scritta del Priorato.

e) Non può essere eletto Vice Priore, né essere scelto come Tesoriere il coniuge o parenti fino al secondo grado con il Priore,

d) Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, né Revisori dei Conti coloro che perce-piscono emolumento fisso dalla Confraternita e coloro che hanno stipulato un contratto per l'uso dei beni della stessa.

 

(8) Per esempio : costituzioni ex novo della Confraternita, ricostituzione, grave disagio,...

 

36    SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avranno il seguente svolgimento.

1. Il Priore uscente  funge da Presidente di seggio e nomina due scrutatori.

2. Il voto è segreto.

3. Non è ammesso voto per lettera, né per procura, né per acclamazione.

4. I votanti potranno esprimere fino a sei preferenze tracciando una croce accanto ai nomi scritti nella scheda.

5. L'Assistente Ecclesiastico partecipa al voto con due schede.

6. Gli elettori depositano la propria scheda nell'urna, mentre il Presidente del seggio prende nota dei votanti.

7. Al termine delle operazioni di voto si procede allo spoglio pubblico delle schede ed alla proclamazione degli eletti.

8. Conteggiati i voti, Risulteranno eletti Priore, Vice Priore e membri del Consiglio coloro che avranno ricevuto più voti in ordine decrescente.

9.  In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione effettiva.

10.  Nel caso qualcuno degli eletti rinunci, subentrerà a lui chi lo segue per numero di voti ricevuti.

11.  I  Consiglieri saranno da un minimo di due a un massimo di sei in base al regolamento di ciascuna Confraternita.

12. II Priore designerà tra i confratelli un Tesoriere e un Segretario, quest'ultimo se occorre, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

 

37    DURATA DELLE CARICHE

Gli eletti rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Priore può essere ricon-fermato una seconda volta consecutiva. Qualora esigenze particolari lo richiedano, saranno possibili deroghe al numero di riconferme dopo nulla osta scritto del Priorato.

 

CAPITOLO X  -  BENI TEMPORALI

 

38    NORME GENERALI

Essendo la Confraternita persona giuridica pubblica ecclesiastica, i suoi beni sono retti dai canoni del CIC (libro V), dalle leggi generali e particolari emanate dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili, nonché dal presente Statuto.

La Confraternita è proprietaria dei beni mobili ed immobili ad essa intestati, che formano il suo patrimonio. Essa può essere proprietaria di chiese ed oratori, sede di rettoria, di santuari e altri edifici religiosi.

La Confraternita è soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare beni, attenendosi al diritto vigente (vedi CIC can 1255). Essa ha pure il diritto di disporre di detti beni e dei loro frutti per conseguire i fini che le sono propri.

La Confraternita può acquistare beni temporali con tutti i mezzi giusti, secondo il diritto (vedi CIC can. 1259).

 

39    OFFERTE

Le offerte fatte al Priore o ai membri del Consiglio, si presumono destinate alla Confraternita.

Le offerte non possono essere rifiutate, se non vi sia giusta causa.

Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quello scopo (vedi CIC can. 1267).

 

40    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli elencati nel Decreto Arcivescovile del 30. 08. 2004, in particolare:

gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad ogni altro soggetto (come vendita, permuta, donazione);

gli atti che importino oneri per il patrimonio, ne mettano in pericolo la consistenza o comunque lo mutino (come mutuo, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi,

accettazioni di donazioni o lasciti, usufrutto, transazione, acquisti di immobili a titolo oneroso);

l'assunzione di personale;

lo stipulare contratti di locazione di durata ultradecennale;

      -     i1 promuovere causa e resistere presso il foro civile;

      -     l'effettuare lavori di straordinaria amministrazione agli immobili per importi superiori  a  quaranta milioni (cifra aggiornabile ogni t                   riennio);

      -     il contrarre debiti;

- l'emissione di cambiali o avalli di esse.

Per detti atti occorre il consenso dell'Assemblea, parere obbligatorio del Priorato e l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

 

41    ALIENAZIONE DEI BENI

Per l'alienazione dei beni si richiede :

 una giusta causa, quale la necessità urgente e l'utilità palese;

la stima del bene da alienare fatta da periti per iscritto (vedi CIC can. 1293); (9)

-   il parere obbligatorio del Priorato.

-   l'autorizzazione dell'Ordinario e dello Stato (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali) nel  caso di beni, mobili ed immobili, di interesse storico ed artistico, soggetti a vincolo notificato.

 

(9) II bene non deve essere alienato - ordinariamente- ad un prezzo inferiore alla stima (vedi CIC can.1294).

 

42    PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO

La Confraternita in quanto persona giuridica pubblica secondo il diritto canonico ha il dovere di presentare il rendiconto consuntivo annuale al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (vedi CIC can. 1287) ed è tenuta a corrispondere un contributo per le opere diocesane, proporzionato al suo reddito (vedi CIC can. 1263 ).

 

43    QUOTA STATUTARIA

II Priorato, non avendo entrate proprie, stabilisce la quota statutaria minima di anno in anno ogni Confraternita dell'Arcidiocesi deve versare entro il mese di marzo, (vedi arti O dello Statuto del Priorato).

 

CAPITOLO XI  -   L'ABITO DEI CONFRATELLI

 

44    L'ABITO

L'abito dei confratelli consiste nella cappa in vari colori e tessuti, secondo le appartenenze della Confraternita, con il relativo cingolo. Essendo la cappa un abito liturgico va indossata in tutte le manifestazioni religiose pubbliche della Confraternita e se ne raccomanda l'uso all'interno dell'orato-rio o altro edificio sacro della Confraternita durante le funzioni religiose. Coloro che non indosseranno la divisa quando prescritta partecipano alle funzioni separatamente dagli altri confratelli.

 

CAPITOLO XII  -  GRUPPI PROCESSIONALI E GIOVANILI

45    CRISTEZZANTI

Onde portare con decoro e devozione il Crocifisso in processione, ogni Confraternita costituisca possibilmente un gruppo di confratelli, detti "cristezzanti". Analogo gruppo per il trasporto della cassa e del gonfalone.

In occasione degli incontri per esercitarsi nell'arte del trasporto, detti "prove", è doveroso un compor-tamento consono alla sacralità del fine. Si mantenga la consuetudine di recitare comunitariamente una preghiera.

Si ricorda al riguardo quanto affermato autorevolmente dai Vescovi della Conferenza Episcopale Ligure ne Documento "Le Confraternite liguri: orientamenti e disposizioni", del 12 novembre 1993: "...il trasporto processionale del Crocifisso deve chiaramente apparire soltanto come atto religioso, che muove a sentimenti di devozione e di adorazione. Si avrà pertanto la massima cura e vigilanza affinchè esso non sia in alcuna circostanza compiuto, o visto, come atto di esibizionismo o prova di bravura o di forza" (Cap VII).

 

46    GRUPPO GIOVANILE

E' opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio gruppo giovanile. Questo dovrà godere

di particolare attenzione da parte del Consiglio.

Per esso si organizzino iniziative di carattere formativo e ricreativo, in particolare quelle che promuovano e valorizzino l'apporto dei giovani alla vita della Confraternita. Si favorisca l'elezione di giovani meritevoli nel Consiglio.

 

 

CAPITOLO XIII  -   BENI CULTURALI

 

47   VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Le Confraternite si assumono il compito di conoscere, tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, storico e artistico, favorendone la conoscenza anche all'esterno.

Mantenendo una tradizione plurisecolare, le Confraternite si sforzino di commissionare nuove opere d'arte, avvalendosi anche delle più recenti ricerche.

 

CAPITOLO XIV -  PROMULGAZIONE DELLO STATUTO

 

48    Questo Statuto, per la cui stesura sono stati sentiti in Assemblea Generale i Priori delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Genova, va in vigore dalla data di approvazione concessa dall'Ordi-nario Diocesano.

Con la promulgazione del presente Statuto si intende abrogato ogni altro Statuto precedente.

 

49    Per quanto non è regolato dallo Statuto, valgono le norme del Codice di Diritto Canonico, nonché le norme del Codice Civile, le leggi della Chiesa e dello Stato Italiano.

50   Ogni Confraternita dovrà redigere un proprio Regolamento interno per l'adeguamento al presente Statuto delle consuetudini locali.

Copia di tale Regolamento deve essere consegnata al Priorato.

 

51  Ogni confratello e consorella dovrà avere una copia del presente Statuto e una copia dello stesso

dovrà sempre essere messa a disposizione dei confratelli e delle consorelle nella sede della Confraternita.

 

 

(Questo Statuto è stato studiato e discusso e approvato in varie sedute dal Priorato, successivamente sottoposto e approvato doli 'Assemblea generale dei Priori delle Confraternite, dell 'Arcidiocesi di Genova, il 18 Gennaio 2003, adunanza tenuta nel salone parrocchiale della Chiesa di S. Zita in Genova.)

 

Approvato con Decreto Arcivescovile prot. 842/DCA-2005-30 in data 3 Aprile 2005.

 

 

 

 

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